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Articolo 35
Sistemi
d’indennizzo
1. L’esercizio
dei servizi di investimento è subordinato
all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli
investitori riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d’Italia e
la CONSOB.
2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento
l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.
3. La Banca
d’Italia, sentita la CONSOB, detta regole per il coordinamento dell’operatività
dei sistemi d’indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa,
nonchè con l’attività di vigilanza in generale.
4. I sistemi di
indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza
dei pagamenti effettuati a loro favore.
5. Gli organi della
procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato
passivo derivano dall’esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di
indennizzo.
Articolo 36
Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le
succursali di imprese di investimento e di banche
comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di
integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d’origine, a un
sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia.
2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le
succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in
Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente
all’attività svolta in Italia. La Banca d’Italia verifica che la copertura
offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese
di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa
considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo
riconosciuti.
Articolo 62
Fondo nazionale di garanzia
1. Il Fondo
istituito ai sensi dell’articolo 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha
personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di
indennizzo ai sensi dell’articolo 35.
2. Entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 35, comma
2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al
regolamento medesimo.
3. Fino
all’adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua
ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica
agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato
passivo definitivo sia stato depositato prima dell’entrata in vigore del
regolamento previsto dall’articolo 35, comma 2.
4. Alla data
dell’adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del
Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con
regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB. Con
il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio
del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze
pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti
al Fondo alla data dell’adeguamento; la destinazione dell’eventuale attivo
residuo.
Nota: In caso di discordanza, prevale il testo pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
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